Art. 23.
(Comitati bioetici).

      1. Le Autorità regionali istituiscono, ciascuna nel proprio ambito territoriale, un comitato bioetico indipendente per la valutazione dei servizi consultoriali, composto secondo criteri di interdisciplinarietà.
      2. La composizione dei comitati bioetici deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti bioetici connessi ai servizi di competenza dei consultori familiari.
      3. Ai fini di cui al comma 2, i comitati bioetici devono comprendere almeno:

          a) un esperto in materia di bioetica;

          b) un giurista;

          c) un medico legale;

          d) un farmacologo.

      4. I comitati bioetici valutano, in relazione alla propria competenza, la programmazione dei servizi consultoriali e vigilano, ciascuno nell'ambito territoriale di competenza, sulla conformità dei medesimi servizi ai princìpi bioetici.